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Veranda senza permessi, quando è possibile costruirla

Veranda senza permessi

Veranda senza permessi 2022

Il Tar Sicilia con un sua sentenza ha chiarito che entro determinate dimensioni per la realizzazione di una veranda senza permessi è sufficiente una comunicazione e il pagamento di un contributo. Ma quali sono le dimensioni necessarie?

Per fornire i chiarimenti il Tar Sicilia si è basato sulla Legge Regionale 4/2003, contenente disposizioni per la chiusura di verande e balconi.

In particolare, come specificato da Edil portale che ha trattato il caso, i giudici hanno sottolineato che, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 4/2003, “non sono soggetti a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerati aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l’acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza dei Beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”.

Cosa prevede la legge Regionale 4/200

Secondo quanto precisato dalla legge, le disposizioni si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie.

La Legge Regionale 4/2003 indica anche che, “contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve presentare al Comune una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti”. È poi previsto il versamento di un importo pari a 50 euro per ogni metro quadro sottoposto a chiusura con struttura precaria. Per la chiusura di verande o balconi con strutture precarie si deve versare un contributo di 25 euro per ogni metro quadro sottoposto a chiusura con struttura precaria.

Secondo i giudici, queste opere assimilate alle opere interne, “non determinando aggravio urbanistico, alterazione di volumi e superfici e prospetti, né la creazione di un organismo edilizio diverso, non richiedono alcun titolo abilitativo, se non la relazione tecnica e il pagamento degli oneri”.

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