Veranda: quali permessi servono
Per comprendere se e quali permessi servono per costruire una veranda nella propria abitazione è necessario capire se essa rientri o meno tra le opere di edilizia libera oppure no.
Quali sono le opere di edilizia libera
Le opere di edilizia libera, ovvero quelle che non richiedono alcun titolo abilitativo, sono definite dall’art. 6 del D.P.R n. 380/2001.
Il Decreto del 2 marzo 2018 che ha dato “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222″ che ha reso ufficiale l’elenco dei 58 interventi che si possono eseguire senza alcun titolo abilitativo.
Il glossario dell’edilizia libera
Tra le opere di edilizia libera che non richiedono alcun permesso di costruire non compare la veranda.
Sono altre le opere di edilizia libera, che non richiedono il permesso di costruire e che possono essere utilizzate per finalità similari a quelle che potrebbe soddisfare una veranda. Il glossario considera tali quelle destinate alle aree ludiche e gli elementi di arredo delle aree di pertinenza:
– i gazebi, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
– i pergolati, di limitate dimensioni e non stabilmente infissi al suolo;
– le tende, le tende a pergola, le pergotende e le coperture leggere di arredo.
Veranda e permesso di costruire: cosa dice la Cassazione
A medesima conclusione è giunta di recente anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18000/2019. Nel ricorso alla Suprema Corte la ricorrente, condannata per abuso edilizio, affermava che la veranda fosse un’opera rientrante tra quelle di edilizia libera che non necessitavano di alcun permesso (ma solo della comunicazione ai sensi degli artt. 20, comma 1, l.r. n. 4 del 2003 e 9, comma 1, I.r. n. 37 del 1985) perché mera pertinenza abitativa e perché “opera inidonea, per la sua stessa natura (struttura leggera in legno aperta su tre lati), ad assorbire cubatura e/o a costituire aumento della preesistente superficie.
Come costantemente affermato da questa Corte, infatti, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile.”.