UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
La Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto e regolamentato le unioni civili e le convivenze di fatto. L’unione civile fa sorgere diritti e doveri analoghi a quelli nascenti dal matrimonio: chi si unisce civilmente è tenuto a contribuire ai bisogni comuni ed è obbligato a versare gli alimenti qualora ne ricorrano i presupposti. Anche i diritti successori sono i medesimi: alla persona unita civilmente spetta una quota di eredità dell’altra, come previsto per il coniuge.
L’unione civile può essere costituita solo tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa davanti all’ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni: non esistono unioni civili “di fatto”. Come per il matrimonio, l’ufficiale di Stato Civile provvede a registrare gli atti di unione civile nell’archivio dello stato civile (con possibilità quindi di richiedere certificati ed estratti). Le parti dell’unione, mediante dichiarazione resa all’ufficiale di Stato Civile, possono scegliere un cognome comune fra i loro cognomi oppure decidere di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. Il regime patrimoniale legale dell’unione civile è, come per i coniugi, la comunione dei beni. Tale regime può essere modificato con atto notarile di scelta della separazione dei beni ed è anche possibile costituire fondi patrimoniali come previsto per le persone unite da vincolo matrimoniale. Per sciogliere l’unione civile è sufficiente che una parte manifesti la propria volontà davanti all’ufficiale dello Stato Civile.
La seconda parte della Legge 76/2016 disciplina le “convivenze di fatto”, istituto che può riguardare sia coppie eterosessuali che coppie omosessuali. Il legislatore riconosce ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti (diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza in caso di morte del proprietario, diritto di visita e di assistenza in caso di malattia o ricovero) a prescindere dalla sottoscrizione di un contratto di convivenza. Con il contratto di convivenza, che deve essere redatto in forma scritta con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, i conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali. In assenza di diversa pattuizione, il regime legale dei conviventi di fatto è la separazione dei beni. Il notaio dovrà inviare copia del contratto di convivenza al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.