Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Tasi e Imu: i residenti all’estero devono pagare?

tasi
Per tutti i residenti all’estero che sono proprietari di immobili in Italia ecco tutte le informazioni più importanti sul pagamento delle tasse.

I tanti italiani e non  residenti all’estero che sono proprietari di un immobile su suolo italiano saranno interessati a sapere chi deve pagare la Tasi e l’Imu. Va subito specificato che per gli iscritti all’AIRE sono previste alcune esenzioni e pagamenti agevolati, ma  non per tutti, solo per alcune tipologie di contribuenti.

Le scadenze per il 2017 che dovranno essere tenute in considerazione da chi paga la Tasi e l’Imu per l’anno in corso sono fissate per il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre 2017 (saldo).

Tasi per i residenti all’estero: chi paga?

Per la Tasi non è prevista alcuna assimilazione ad abitazione principale per residenti all’estero. Non è disposta, a differenza dell’Imu che poi prenderemo in esame, nessuna norma particolare che garantisca un’esenzione dalla tassa.

L’ ’articolo 9-bis della Legge 80/2014 ha introdotto una diminuzione di Tari e Tasi in misura ridotta di due terzi.

Precisazioni dettagliate in materia di Imu e Tasi per residenti all’estero sono state diffuse con la risoluzione 6/DF del 2015 del Ministero dell’Economia che ha come tema proprio il regime di tassazione per gli immobili degli iscritti all’AIRE.

Qui potete trovare l’intero testo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per tutti i chiarimenti.

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unita’ ad uso abitativo.

Il contribuente ha la facoltà di scegliere quale immobile adibire ad abitazione principale, fermo restando l’appartenenza ad un’unica unità immobiliare.

Imu per i residenti all’estero: chi paga?

Sempre l’ articolo 9-bis della Legge 23 maggio 2014, n. 80 ha portato con sé molti cambi al regime per i residenti all’estero. Questa nuova regolamentazione, in vigore a partire dal 2015, dice che:

A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.

Non rientra tra chi paga l’Imu secondo le norme relative all’abitazione principale uno e un solo immobile (non affittato né donato in comodato d’uso) di proprietà o utilizzato per usufrutto di una persona con questi requisiti:

  • non risiede in Italia e risulta iscritto all’AIRE,
  • è pensionato nel paese di residenza (in virtù del punto precedente non in Italia).

Non è possibile per un cittadino italiano residente all’estero equiparare un immobile ad abitazione principale ovvero quella per la quale si gode dell’esenzione dall’Imu per la prima casa (escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

A meno di altri esoneri quindi, chi è iscritto all’AIRE e non è pensionato nel Paese estero in cui risiede rientra a tutti gli effetti tra chi paga l’Imu.