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Quando si può sospendere un contratto d’affitto

sospensione affitto

È possibile non pagare il canone d’affitto per un determinato periodo? Vediamo quando si può sospendere il canone d’affitto.

In linea teorica, i contratti d’affitto non prevedono la possibilità di sospendere il pagamento dei canoni. L’unico modo per non pagare il canone è che si trovi un accordo tra le parti oppure che si certifichi una sopravvenuta impossibilità di utilizzo dell’immobile.

Diversamente, la sospensione unilaterale del contratto d’affitto viene dichiarata illegittima. Così, se l’inquilino smette di pagare i canoni, il locatore può procedere allo sfratto e alla contestuale richiesta di un decreto ingiuntivo.

In alternativa, il locatore può concedere un accordo di riduzione o anche di sospensione del canone di affitto. Considerato che per il contratto di affitto è previsto l’obbligo di stipula tramite atto scritto, anche per la sospensione del pagamento dei canoni d’affitto, come per qualsiasi atto modificativo del contratto stesso, è necessario che venga esplicitato in forma scritta.

Non solo, gli accordi di riduzione o sospensione del canone devono essere sempre comunicati all’Agenzia delle Entrate con il modello RLI, per prevenire possibili contestazioni sull’infedeltà del reddito dichiarato. Tali accordi, inoltre, devono essere esplicitati tramite un documento con data certa e, in caso di contestazioni, sarà comunque necessario esibire gli accordi scritti con l’inquilino.

Si può sospendere unilateralmente il pagamento dei canoni di locazione solo quando i vizi dell’immobile escludono completamente ogni possibile godimento del bene. Tale situazione si configura quando l’inquilino deve lasciare l’appartamento perché divenuto inabitabile, pericoloso o insalubre. In tali casi, l’affittuario può smettere di pagare il canone senza rischiare un decreto ingiuntivo.

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