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SCIA in sanatoria, cos’è e come va utilizzata

SCIA in sanatoria

 Secondo l’articolo 37 del dpr 380/2001, si tratta di un accertamento di conformità che porta a regolamentare gli abusi edilizi compiuti in precedenza. Nello specifico, la SCIA in sanatoria premette la regolarizzazione di quei lavori che sono stati già effettuati senza la presenza della SCIA o che hanno violato le relative disposizioni. Effettuando tale procedura, si riesce a regolare la propria situazione edilizia e, allo stesso tempo, si ha la possibilità di evitare le sanzioni previste per l’abusivismo edilizio.

Alla luce di quanto detto finora, è bene sapere che esistono due tipi di SCIA in sanatoria: la SCIA tardiva e la SCIA in sanatoria. La prima viene applicata quando i lavori sono ancora in fase di esecuzione mentre la seconda, quando gli interventi edilizi sono già terminati.

Cosa si può sanare con la SCIA in sanatoria?

La SCIA in sanatoria può essere utilizzata nel caso in cui precedentemente non sia stata presentata la SCIA edilizia ma allo stesso tempo sono già stati effettuati i lavori. La procedura va a coprire le seguenti categorie:

  • interventi di manutenzione straordinaria: fa riferimento solo ad azioni su parti strutturali dell’edificio o modifiche considerevoli a edifici già in essere;
  • interventi di restauro e/o risanamento: riguarda i lavori svolti a edifici protetti da un vincolo storico-artistico. Tali interventi possono parti strutturali ed è per questo che si richiede che sia tutto conforme alla legge;
  • interventi di restauro leggero senza modificare volume, destinazione d’uso e/o sagoma dell’immobile: Questo tipo di operazioni comportano sempre l’utilizzo della SCIA in sanatoria in quanto va ad alterare la funzione dell’immobile.

Quanto tempo ha il Comune per rispondere a una SCIA in sanatoria?

In base al terzo comma dell’art. 36 del dpr 380/01, i tempi di accettazione per la SCIA in sanatoria sono di 60 giorni. A pronunciarsi con adeguata motivazione sulla suddetta ci può pensare il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dove si presenta la richiesta, con adeguata motivazione.

Se l’amministrazione non fornisce risposta entro questo termine, la richiesta deve essere considerata come respinta, in conformità con il principio del silenzio-assenso.

Chi deve presentare la SCIA in sanatoria?

Come previsto dall’articolo 36 del dpr 380/2001, il deposito della SCIA in sanatoria deve essere consegnato dall’avente diritto, ovvero proprietario o dal tecnico progettista presso l’ufficio tecnico del Comune di appartenenza che, come già detto in precedenza, entro 60 giorni esprimerà la sua valutazione in merito alla suddetta richiesta.

SCIA e il silenzio assenso

Spesso, quando si parla di SCIA in sanatoria, ci si pone la domanda se sia possibile che sussista l’ipotesi di un silenzio assenso. In questo caso, non è possibile e la motivazione è alquanto semplice. Per prassi, i Comuni sono abituati a prestare la massima attenzione all’istruttoria della pratica e a comunicare l’esito favorevole al richiedente, dando prova di aver completato la verifica. A tutto ciò, si aggiunge la quantificazione pecuniaria della SCIA in sanatoria che il Comune fa al richiedente.

Per questo motivo, l’ipotesi del silenzio significativo non è plausibile. A questo, si aggiunge anche l’articolo 37 c.4 TUE che non prevede esplicitamente un’ipotesi di silenzio assenso ma che, al contrario, stabilisce che tutto il procedimento si chiuda con un provvedimento e una sanzione pecuniaria decisa dal responsabile del Comune.

Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.

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