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16 Dicembre 2015: scadenza Imu e Tasi e al via il rebus sull’aliquota

Restano pochi giorni e tanti dubbi per tutti quei contribuenti obbligati al versamento della seconda rata della Tasi e il saldo Imu. A partire dal 2016 per le prime case tutto questo sarà abolito, ma resta ancora questa data ed i mille rompicapo su regole ed aliquote da calcolare per non commettere errori.

Ultimo appuntamento col pagamento di Imu e Tasi per le prime case, infatti come previsto dalla legge sulla Stabilità per il 2016, non si pagherà più la Tasi, come si specifica nel post “Le novità sulla casa previste dalla Finanziaria 2016

Ecco allora che il 16 dicembre resta l’ultimo appuntamento per i contribuenti, ma ciò non toglie che non vi siano grossi grattacapo per il calcolo di quanto dovuto. Proviamo allora a fare un po’ di chiarezza.

Si tratta del saldo, per coloro che hanno liquidato tutto il debito di Tasi a giugno tale problema non si pone, ma per quei cittadini che hanno suddiviso il pagamento in due rate il calcolo risulta un rebus.

Non si tratta infatti di versare quanto segnalato come importo totale sottraendo l’importo versato a giugno, in quanto l’importo stesso potrebbe aver subito variazioni a seconda delle aliquote applicate dai comuni e riviste durante l’anno in corso.

L’acconto Tasi di Giugno prevedeva il pagamento della tassa calcolato sulle aliquote vigente nel 2014, mentre per il saldo di dicembre le aliquote applicate sono quelle adottate durante l’anno in corso e quindi che possono aver subito variazioni entro il 30 luglio 2015.

Si possono trovare pubblicate nel sito del proprio comune oppure nella pagina ufficiale del Dipartimento delle Finanze.

Per tutti gli italiani alle prese con le seconde case il grattacapo si duplica e colpisce anche il pagamento dell’Imu oltre alla Tasi sugli immobili diversi dalle abitazioni principali.

Le 200.000 aliquote daranno luogo infatti a 100 milioni di pagamenti, dovuto al fatto che la maggior parte degli immobili hanno più di un proprietario.

Il rompicapo purtroppo non finisce qui, si stima che circa 844 comuni non abbiano deliberato in tempo sulle aliquote da applicare.

La legge in questo specifico caso prevederebbe la validità dell’applicazione delle aliquote riferenti all’anno 2014. Ma le amministrazioni non ci stanno e confidano in un emendamento inserito nella Stabilità che renderebbe valide quelle aliquote stabilite dal comune entro il 30 settembre e rese pubbliche sul sito entro il 28 ottobre.

Il Ministero dell’Economia non ha ancora dato l’ok all’emendamento in questione e pari si punti alla penalizzazione del Comuni ritardatari.

Di certo non ci si può ancora ritenere esenti e, tutti i cittadini che pagheranno il saldo di Tasi e Imu al 16 dicembre 2016 con aliquote del 2014, potranno vedersi costretti a gennaio al pagamento di un mini-tassa come conguaglio.

Come risolvere l’enigma?

  • In primis va verificato se il proprio comune ha riconfermato le stesse aliquote del 2014 per l’anno in corso. In tal caso l’importo da pagare é pari a quello che veniva indicato a Giugno.
  • In caso di aliquota ritoccata, invece, si dovrà ricalcolare l’imposta annuale con i nuovi parametri e sottrarre dall’importo ottenuto quanto versato al momento dell’acconto.
  • Se il proprio comune non ha deliberato entro il 30 luglio, visto i termini stretti e un emendamento molto discusso, andrà pagato l’importo stabilito a Giugno, ma si dovrà mettere in conto la possibilità di una rettifica e di una successiva mini-tassa per il conguaglio.

Ecco allora alcuni consigli che ci permettiamo di darvi.

Imu:

  • non va versata quando si tratta di abitazione principale.
  • Va versata da tutti i proprietari o tutti coloro che sono titolari di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario o chi ha il diritto d’abitazione.
  • L’Imu colpisce anche gli immobili tenuti a disposizione (come le seconde case) e quelli affittati o sfitti.
  • Si paga anche sugli immobili dati in uso gratuito a figli o parenti di primo grado, salvo i rari casi in cui il Comune li abbia assimilati all’abitazione principale, sulle pertinenze non della prima casa o comunque non agevolabili come ad esempio il secondo box oppure la seconda cantina.
  • Se ci sono più comproprietari, o più contitolari di un diritto reale, l’Imu va pagata da ciascuno in proporzione alla propria quota e con versamenti separati.
  • Per gli immobili in locazione finanziaria paga l’utilizzatore e non la società di leasing.
  • L’ Imu ha un’aliquota che può arrivare all’ 10,6 per mille del valore catastale.

Tasi:

  • il presupposto impositivo dell’imposta non è solo il possesso, ma anche la detenzione dell’immobile.
  • Va quindi pagata anche se si tratta di prima casa ma in categoria A/1 (immobili signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi) o casa vacanze.
  • Non va pagata per tutte le altre categorie e per tutti quei casi esentati dal Comune stesso in quanto abitazioni assimilabili alle prime case, ad esempio gli anziani in casa di riposo, case date in uso a figli o genitori purché presentino un Isee inferiore ai 15.000 euro, gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ecc.
  • Case in affitto: anche l’inquilino si vedrà obbligato a versare una quota della Tasi, che sarà del 10 o 30% a seconda di quanto stabilito dal Comune.
  • La restante parte viene versata dal proprietario ma non ha l’obbligo di comunicarlo all’inquilino ne di versarla per suo conto. Al di sotto dei 12€ non va versato alcun importo

Calcolo:

  • sia per la Tasi che per l’Imu si applicano le stesse regole per il calcolo.
  • La base imponibile è data da: il valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per 160.
  • A questo valore si applica poi l’aliquota deliberata dal Comune e si detraggono le eventuali detrazioni.
  • La somma delle due aliquote non può superare il 10,6 per mille o l’11,4 per mille nel caso dei comuni che hanno adottato la maggiorazione dello 0,8 per mille.

Esempio di calcolo della Tasi

Abitazione principale in categoria A6 (proprietà 100%) rendita catastale 633€. Due figli di 22 e 19 anni residenti e dimoranti.

Box in categoria C6 (proprietà 100%) rendita catastale 70€.

Aliquota tasi al 3,3 per mille.

633 x 1,05 x 160 x 3,3 / 1000 – 110 (detrazione casa) – 60 (detrazioni figli) = 219,74 euro

Pagamento:

  • i comuni non inviano alcun bollettino precompilato. Andrà quindi utilizzato un bollettino postale o il Modello F24. Il pagamento potrà essere effettuato anche attraverso l’home banking o allo sportello bancario.
  • Da non dimenticare che per il pagamento delle due tasse riguardanti lo stesso immobile, andranno comunque compilati due moduli diversi, o due diverse righe per l’F24 indicando i due diversi codici di riferimento dei tributi.

Scaricabile il modelo F24 e le indicazioni per la compilazione:

www.agenziaentrate.gov.it