Rinuncia all’eredità: eredi prossimi divengono beneficiari dell’atto
In mancanza di un testamento, la rinuncia all’eredità di uno degli eredi va a beneficio degli altri soggetti individuati come “eredi” secondo le regole del Codice Civile. Questi eredi successivi possono, pertanto, accettare o meno la quota del rinunciante. La legge appare chiara ma sono tante le variabili da prendere in considerazione quando si decide di rinunciare alla propria eredità.
Come funziona la rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità è l’atto giuridico mediante il quale un potenziale erede manifesta la volontà di non accettare i diritti e gli obblighi che derivano dall’eredità di una persona defunta. Chi può rinunciare sono esclusivamente gli eredi che hanno un diritto diretto e immediato all’eredità.
L’atto di rinuncia deve essere compiuto mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario del luogo in cui è stata aperta la successione. In altre parole, la legge richiede che la rinuncia all’eredità sia formalizzata attraverso un atto ufficiale, che può essere redatto e certificato da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente.
Rinuncia all’eredità in una successione legittima
Se un coerede rinuncia all’eredità in una successione legittima, la sua quota viene distribuita in parti uguali tra gli altri coeredi, a meno che non ci sia diritto di rappresentazione. Questo significa che, in presenza di determinati requisiti, i discendenti del rinunciante possono subentrare nel suo posto e grado.
Rinuncia all’eredità in una successione testamentaria
Nel caso di rinuncia all’eredità in una successione testamentaria, è necessario esaminare le volontà del testatore. Se il testatore ha previsto sostituzioni in caso di rinuncia da parte di un erede istituito, queste disposizioni vengono applicate. In assenza di indicazioni specifiche, la quota del rinunciante può andare agli altri coeredi o, se non ci sono coeredi, può aumentare la quota disponibile per disposizioni libere del testatore.
Rinuncia all’eredità in una successione legittima
Se rinuncia un erede legittimo, le quote degli eredi legittimi accettanti devono essere ricalcolate secondo le disposizioni generali della successione legittima.
Rinuncia all’eredità in una successione necessaria
Nella successione necessaria, la rinuncia di un legittimario non influisce sulle quote degli altri legittimari. Le loro quote rimangono invariate, e la quota del rinunciante incrementa la quota disponibile per disposizioni libere del testatore.
Quando non si può fare rinuncia all’eredità?
Ci sono tre situazioni da considerare che potrebbero impossibilitare la rinuncia all’eredità:
- Se il chiamato nel possesso dei beni ereditari non redige l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione, non può rinunciare e viene considerato erede puro e semplice.
- Se il chiamato nel possesso dei beni ereditari redige l’inventario ma non esprime la volontà di accettare con beneficio entro 40 giorni successivi, viene anch’egli considerato erede puro e semplice.
- Se qualcuno sottrae beni ereditari, perde il diritto di rinunciare all’eredità e viene considerato erede puro e semplice, anche se in seguito decidesse di rinunciare.
Quanto costa fare la rinuncia all’eredità dal notaio?
L’atto di rinuncia all’eredità non è un atto dispendioso. Oltre al costo variabile per la tariffa notarile, l’atto di rinuncia sconta alcuni costi fissi individuabili nelle seguenti tasse e imposte:
- tassa archivio e Cassa Nazionale del Notariato vengono calcolati sul parametro fisso di €46,00
- imposta di registro in misura fissa pari €200,00
- imposta di bollo pari a €45,00 oltre le marche da bollo di €16,00 da apporre alle copie dell’atto da inviare presso il Tribunale per l’inserzione nel Registro delle successioni.
Quanti anni dura la possibilità di fare la rinuncia all’eredità?
Per prendere una decisione sull’accettazione o la rinuncia all’eredità, si dispone di un periodo di 10 anni.
Tale periodo inizia dalla dichiarazione di successione, nello specifico dalla morte del titolare del patrimonio.
Se il “chiamato all’eredità” è già nel possesso dei beni del defunto, come ad esempio un figlio convivente con il genitore deceduto, i termini si riducono.
In questo caso, è necessario:
- Entro 3 mesi dall’apertura della successione il chiamato all’eredità deve redigere un inventario dei beni ereditari.
- Entro 40 giorni successivi alla redazione dell’inventario è richiesto al chiamato all’eredità di comunicare la sua decisione, che può essere l’accettazione o la rinuncia all’eredità.
Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.
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