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Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio, ecco quando è possibile

Revoca giudiziale

Si può provvedere alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio? Ed eventualmente, in quali casi? Ecco qualche chiarimenti in merito.

A “L’Esperto risponde” del Sole 24 Ore, è stato chiesto se è possibile procedere con la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio nel caso in cui venga rifiutata la convocazione dell’assemblea condominiale richiesta dai condomini e poi venga rifiutato di consegnare l’elenco di tutti i condomini con i rispettivi indirizzi per autoconvocarsi. 

Secondo quanto chiarito, “è possibile chiedere la revoca dell’amministratore di condominio ed eccepire l’inadempimento agli obblighi di mandato”.

In particolare, in base all’articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, “l’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice, può esser convocata in via straordinaria dall’amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio.

Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione”. 

Come sottolineato, dunque, “i condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore dell’edificio possono esigere – decorsi dieci giorni e preso atto dell’inerzia dell’amministratore nel procedere alla convocazione – la comunicazione da parte di quest’ultimo dei dati dei condòmini necessari alla convocazione”.

Non solo. Secondo quanto evidenziato, per l’articolo 1129, comma 12, del Codice civile, costituisce grave irregolarità “il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge…”.

Si può dunque richiedere la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio per gravi irregolarità, “costituendo un diritto dei condomini quello di conoscere i nominativi e il domicilio degli altri condomini per procedere alla cosiddetta autoconvocazione dell’assemblea, a norma dell’articolo 66, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile”. 

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