IL PROPRIETARIO PUÒ MANTENERE LE CHIAVI DI UN IMMOBILE DATO IN AFFITTO?
Quando una casa è data in affitto, il proprietario consegna al nuovo inquilino uno o più mazzi di chiavi e trattiene un mazzo per sé.
Ma è corretto che questo accada? Verrebbe da dire che il proprietario, mantenendo una copia, può in caso di emergenza intervenire, può fornire le proprie chiavi per realizzare eventuali copie in caso di smarrimento, senza dover procedere a un’onerosa sostituzione della serratura, o ancora può occasionalmente tenere sotto controllo lo stato di mantenimento dell’immobile.
Il proprietario mantiene le chiavi solo se specificato nel contratto
In realtà però il locatore non ha diritto a mantenere un mazzo di chiavi o meglio: può godere di questo diritto solo ed esclusivamente se tale specifica è inserita all’interno del contratto di locazione.
A seguito dunque di un accordo fra le parti, locatore e conduttore possono prevedere all’interno del contratto una nota dedicata a regolamentare il mantenimento delle chiavi di casa.
Come esplicitato nella sentenza della Cassazione numero 10066 del 18/01/2005, il proprietario di casa può trattenere un mazzo di chiavi dell’immobile concesso in locazione per sé esclusivamente se indicato in forma iscritta in documento condiviso dalle parti.
Se questo non si verifica tutti i mazzi di chiavi dell’abitazione devono essere affidati all’inquilino, che attraverso il pagamento del canone di affitto, diventa per la durata del contratto padrone di casa.
La violazione di domicilio
La casa o l’appartamento concessi in affitto diventano domicilio del conduttore e sono per questo motivo inviolabili.
Il Codice Penale specifica che commette una violazione di domicilio “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.
Il diritto di controllo
Anche se all’interno del contratto viene specificato che il proprietario può mantenere un mazzo di chiavi, egli non può accedere a suo piacimento all’immobile.
Gli accessi all’immobile del proprietario del bene locato sono definiti dall’articolo 1619 del Codice Civile, dedicato al Diritto di controllo, che recita: “Il locatore può accertare in ogni tempo, anche con accesso in luogo, se l’affittuario osserva gli obblighi che gli incombono”.
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