PERMESSO DI COSTRUIRE E SILENZIO ASSENSO
In molti ambiti della Pubblica Amministrazione vige la regola del silenzio-assenso.
Secondo l’articolo 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia (Tue),“Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso.
Cos’è un permesso di costruire
Il permesso di costruire è un’autorizzazione amministrativa prevista dalla legge italiana, concessa dal Comune.
Per ottenere un permesso di costruire un edificio o manufatto edilizio occorre un progetto redatto da un professionista abilitato all’esercizio della professione, che descriva in dettaglio le opere che si intendono eseguire e ne attesti la conformità urbanistico/edilizia e la rispondenza ai requisiti normativi tecnici (ad esempio, antisismici, acustici, di isolamento termico, ecc.).
L’Ufficio ha a disposizione 60 giorni dalla presentazione della domanda per valutare la richiesta. Il responsabile comunale del procedimento esegue l’istruttoria ed acquisisce i pareri necessari, formulando una proposta di provvedimento.
Decorso il termine di 90 giorni complessivi, in assenza di comunicazioni la domanda si intende accolta proprio in virtù del principio del silenzio-assenso.
Quando vale il silenzio assenso?
Il principio vale qualora la documentazione risulti completa, ed è compresa di autorizzazione paesaggistica.
Da quel momento l’ente non può più intervenire convocando, per esempio, una conferenza di servizi per valutare il progetto.
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* Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.