Tutto quello che serve sapere sull’installazione di un ascensore in condominio
Installazione dell’ascensore in condominio, cosa dice la Cassazione
Bisogna innanzitutto ricordare che la materia è disciplinata dalla legge n. 13 del 1989, “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
Secondo una recente ordinanza della Cassazione (la n. 10850 dell’8 giugno 2020), “l’ascensore installato ex novo, per iniziativa e a spese di alcuni condomini, successivamente alla costruzione dell’edificio, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene a quelli, tra costoro, che l’hanno impiantato, dando luogo ad una particolare comunione parziale, distinta dal condominio stesso.
Tale è il regime proprietario finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese all’uopo impiegate, aggiornate al valore attuale, secondo quanto previsto dall’art. 1121, comma 3, c.c., non assumendo rilievo giuridicamente rilevante, ai fini della natura condominiale dell’innovazione, la circostanza che questa sia stata, di fatto, utilizzata anche a servizio delle unità immobiliari di proprietà di coloro che non avevano inizialmente inteso trarne vantaggio”.
Ascensore in condominio, come opporsi
Per il condomino contrario all’installazione dell’ascensore in condominio è possibile opporsi? Sì, ci sono delle circostanze che permettono al condomino di opporsi all’installazione dell’ascensore in condominio.
In particolare, ci si può opporre se l’installazione dell’ascensore in condominio reca un pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ne altera il decoro architettonico o rende impossibile anche a un solo condomino l’uso o il godimento di alcune parti comuni dell’edificio.
Bisogna fare attenzione, però. Si devono infatti tenere in considerazione alcuni aspetti che hanno necesseriamente la priorità. Si tratta, nello specifico, dell’eliminazione delle barriere architettoniche. In questo caso, non è possibile opporsi all’installazione dell’ascensore in condominio. La legge infatti obbliga a garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Ascensore in condominio, chi paga
È innanzitutto opportuno ricordare che, in base a quanto stabilito dall’art. 1120 del Codice Civile, per installare un ascensore in un condominio serve una delibera assembleare con maggioranza qualificata.
Nel dettaglio, l’articolo 1120 del Codice Civile recita:
“I condomini, con la maggioranza indicata dal 5 comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo delle cose comuni.
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
- le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
Come si convoca l’assemblea
L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Se l’intervento è finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, basta il voto favorevole della maggioranza di condomini equivalente ad almeno la metà del valore dell’immobile.
Ma chi paga le spese per l’installazione dell’ascensore in condominio?
Tale intervento, se effettuato in un condominio sprovvisto di ascensore, rientra tra le innovazioni deliberate a maggioranza
Le spese devono essere ripartite tra i condomini in misura proporzionale al valore dell’immobile di ciascuno, quindi in base ai millesimi di proprietà.
Ascensore in condominio per eliminare le barriere architettoniche
Quando si parla di eliminazione delle barriere architettoniche, tra gli interventi agevolati c’è anche l’installazione di un ascensore.
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione.
Essa è valida solo per le spese sostenute nel 2022, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Tale agevolazione consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 .
Tale quota va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
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