IMU 2021: SI AVVICINA LA SCADENZA DELLA PRIMA RATA. IL PUNTO SU TUTTE LE NOVITÀ
Quali novità ci sono per le scadenze IMU 2021? Nonostante le misure della Legge di bilancio 2021 e del Decreto sostegni nessuna sorpresa all’orizzonte: sono infatti confermate le due date del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021, rispettivamente per il versamento dell’acconto e per il saldo.
Quando si paga l’IMU 2021
Visto che la prima scadenza IMU 2021 si avvicina, vediamo più nel dettaglio il funzionamento delle due rate previste.
Acconto – 16 giugno 2021
Per il calcolo di questa rata è necessario consultare le aliquote approvate per l’anno corso dal proprio Comune, se ancora non è possibile fare riferimento al regolamento aggiornato.
Ci sono però delle esenzioni su questa scadenza IMU, che non riguardano tanto la scadenza temporale, quanto alcune categorie per le quali è stato previsto l’esonero. Quest’ultime includono:
- stabilimenti balneari e termali;
- alberghi, pensioni (e relative pertinenze), agriturismi, villaggi turistici, ostelli, b&b, affittacamere, campeggi e appartamenti vacanze: tutti gli immobili accatastati nella categoria D/2;
- strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- sale da ballo, discoteche e night club.
Saldo – 16 dicembre 2021
Per questa seconda rata dell’IMU 2021 i contribuenti potranno effettivamente consultare il regolamento pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia entro il 28 ottobre 2021. A questo punto verrà fatto il conguaglio sulla base di quanto stabilito dal Comune di riferimento.
IMU 2021, cosa cambia: tutte le novità
La principale variazione rispetto all’anno precedente riguarda l’introduzione dell’esenzione IMU per le categorie che abbiamo citato poco sopra e che sono state particolarmente penalizzate dagli effetti della crisi sanitaria sull’economia. Attualmente la bozza del Decreto Sostegni bis potrebbe ampliare la platea degli esonerati, comprendendo anche altre categorie di lavoratori e imprese in crisi.
Ne approfittiamo, quindi, per ricordare che l’IMU non deve essere versata per l’abitazione principale, cioè la cosiddetta prima casa, semplificando un po’ i termini della questione e usando un’espressione “non fiscale”, a meno che non si tratti di un immobile di lusso, cioè accatastato nelle categorie A/1, A/8, A/9.
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