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Furto in abitazione tramite impalcatura? Chi deve risarcire il danno

Furto in abitazione

Se il furto in un’abitazione avviene tramite impalcatura, la responsabilità è dell’impresa edile e del condominio. A stabilirlo l’ordinanza n. 41542 della Cassazione.

Un tema molto importante soprattutto in questo periodo in cui i cantieri edilizi legati ai diversi incentivi per la casa sono sempre più diffusi.

Nello specifico l’ordinanza n. 41542 della Cassazione ha specificato che, “nel caso in cui i ladri abbiano utilizzato le installazioni montate attorno all’edificio condominiale per introdursi in uno o più appartamenti, sia l’impresa incaricata dei lavori sia il condominio possono essere chiamati a risarcire il danno subito, qualora non abbiano adottato tutte le necessarie cautele atte a evitare il verificarsi dell’evento.

In particolare, l’impresa edile dovrà fare in modo che le impalcature siano illuminate e sorvegliate, mentre il condominio non potrà limitarsi a inserire nel contratto di appalto delle clausole contenenti l’obbligo dell’appaltatrice all’adozione di tutte le necessarie misure di prevenzione, senza poi vigilare a sua volta sull’effettiva esecuzione di tali adempimenti”. 

Furto in abitazione tramite impalcatura

In caso di furto in un’abitazione tramite impalcatura, dunque, se l’impresa non ha adottato le misure necessarie per evitare il furto stesso (come l’illuminazione notturna o la mancata rimozione delle scale di collegamento tra i diversi piani), permettendo così il verificarsi del danno, deve assumersene la responsabilità.

E, sempre in caso di furto in un’abitazione tramite impalcatura, non bisogna dimenticare la responsabilità del condominio che ha appaltato i lavori.

Questo perché il condominio, tramite l’amministratore, deve  vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dal contratto di appalto.

Secondo la Cassazione, il condominio può essere ritenuto responsabile per la cosiddetta culpa in eligendo o in vigilando, cioè per aver scelto male oppure per non aver vigilato sull’impresa appaltatrice o, ancora, laddove quest’ultima abbia agito alle strette dipendenze del condominio, senza avere un proprio margine di scelta o manovra, ma dovendo obbedire pedissequamente alle direttive del committente”.

Il condominio, per non incorrere in responsabilità, deve dunque esercitare la propria costante sorveglianza sul cantiere. 

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