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DEBITI CONDOMINIO:PAGA IL NUOVO O IL VECCHIO PROPRIETARIO?

debiti condominio

Debiti condominio: se nell’anno del rogito e in quello precedente dovessero esserci delle spese che non sono state pagate, l’amministratore può esigerle dal vecchio e dal nuovo proprietario.

Secondo le normative vigenti, infatti, il compratore è sempre responsabile insieme al venditore per i pagamenti non effettuati. 

Vediamo in dettaglio come funziona per i singoli casi

Condominio con debiti: è coinvolto il nuovo acquirente? 

Facciamo un esempio. Se un condominio non dovesse aver pagato delle fatture a dei fornitori, questi ultimi, per esigere il credito, possono rivolgersi al giudice per ottenere un decreto ingiuntivo che obblighi il condominio a saldare le fatture.

Può darsi che mentre è in corso questa procedura, un condomino venda il suo appartamento, non raccontando all’acquirente dell’esistenza di questi pagamenti.

Dopo un po’ dalla stipula del rogito, al nuovo condomino arriverebbe la diffida di pagamento del condominio che gli chiede di versare il dovuto in base ai millesimi dell’appartamento.

A questo punto l’acquirente chiede al vecchio proprietario di far fronte al debito che è stato contratto quando abitava nella casa.

Naturalmente quest’ultimo non vorrà pagare nulla. A questo punto come procede?

La Cassazione ha stabilito che in presenza di un condominio con debiti paga il vecchio o il nuovo proprietario. 

Debiti dei condomini verso il condominio: spese ordinarie e straordinarie

Vediamo cosa succede quando i condomini hanno debiti con il condominio

  • Spese ordinarie: Secondo l’articolo 63 quando c’è morosità nel pagamento delle spese condominiali, il condominio può esigerle sia dal vecchio che dal nuovo proprietario e può agire di conseguenza nei confronti dell’uno o dell’altro. 
  • Spese straordinarie: In questo caso deve pagare il debito chi era condomino al momento dell’approvazione dei lavori di ristrutturazione, approvati in assemblea condominiale.

In caso di vendita della casa chi paga i debiti ai fornitori esterni?

Se un fornitore esterno non è stato pagato da un condominio, la legge esige che il creditore possa rivalersi in prima battuta sul condominio aggredendo il conto corrente condominiale.

Se non dovesse essere capiente, potrebbe rivolgersi ai singoli condomini, partendo da quelli che non hanno pagato e dopo potrà rivalersi su tutti gli altri. 

In caso uno di questi condomini abbia comprato la casa prima dell’insorgenza del debito, chi dovrebbe pagare l’acquirente o il venditore?

Secondo la Cassazione il debito è di chi, al momento in cui il debito è sorto, rivestiva la qualifica di condomino

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