CONTRATTO AFFITTO E ANIMALI DOMESTICI: PUÒ IL LOCATORE VIETARE LA LORO PRESENZA?
Contratto affitto e animali domestici: Con la riforma del Condominio (L. n. 220/2012) il legislatore ha radicalmente modificato la disciplina della presenza e del possesso di animali domestici nel condominio. Difatti dopo l’entrata in vigore della novella i regolamenti condominiali non devono più vietare ai singoli condomini di tenere un pet nel proprio appartamento (art. 1138 c.c., ultimo comma).
Chiaramente la presenza degli amici domestici non può essere incondizionata ma sarà necessario rispettare gli spazi e ovviamente i diritti degli altri condomini.
Discorso differente per quanto riguarda i divieti di detenere animali domestici in caso di contratto affitto.
Difatti il rapporto tra condominio ed i proprietari è un rapporto diverso rispetto a quello che intercorre tra inquilino e locatore, tra i quali vige la cosiddetta autonomia negoziale che permette alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto.
In caso di divieto espresso
In Italia non è rinvenibile alcuna norma che proibisca al proprietario di un appartamento di prevedere all’interno del contratto di locazione una clausola di divieto di detenzione di animali domestici.
Tutto ciò, come già detto, nel rispetto del generale principio dell’autonomia contrattuale, con la conseguenza in caso di inadempimento di tale clausola ne deriverebbe il diritto alla risoluzione immediata del medesimo accordo.
Né sarebbe possibile considerare nulla una tale clausola richiamando la riforma del Codice civile in forza della quale il condominio non può vietare gli animali negli appartamenti.
Pertanto, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto è opportuno che l’inquilino desideroso di convivere con il proprio animale si assicuri che nello stesso non sia presenta un divieto di tale tenore. In caso contrario o l’amico a quattro zampe od entrambi saranno obbligati a lasciare l’appartamento.
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