Condominio, possibile lo sfratto anche per morosità delle spese accessorie
Lo sfratto per morosità è previsto nel caso in cui l’inquilino non paghi i canoni previsti dal contratto di locazione d’immobile a uso abitativo. Ma non solo. E’ possibile lo sfratto anche per morosità delle spese accessorie.
Nel caso di morosità dell’inquilino ci si reca davanti al Giudice per chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, per ottenere la liberazione del bene nonché, laddove il locatore ne abbia fatto richiesta, un’ingiunzione di pagamento per i canoni non pagati.
Ma lo sfratto può essere richiesto anche nel caso in cui tutti i canoni vengano pagati e le spese accessorie no. Secondo la l’articolo 5 della legge 27.07.1978 n. 392, anche il solo “…mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione…”.
La legge prevede che, nell’ipotesi in cui il conduttore paghi il canone, ma ometta di corrispondere gli oneri accessori (spese condominiali di sua spettanza, riscaldamento, etc), il locatore possa ricorrere allo sfratto ed ottenere, salvo intervenga la sanatoria, un titolo esecutivo che gli consenta di rientrare in possesso del bene.
La legge riconosce al locatore il diritto di accedere alla veloce procedura dello sfratto, ma richiede due elementi irrinunciabili:
- i termini di pagamento di tali oneri devono essere scaduti;
- l’importo deve raggiungere una somma che supera il valore economico di due mensilità del canone.
Senza tali requisiti, l’inadempimento non è considerato legislativamente idoneo da solo a legittimare la risoluzione del contratto.