Blog

Le ultime novità del settore immobiliare

Compravendita immobiliare, gli adempimenti successivi alla firma dell’atto

compravendita immobiliare

Quando si parla di compravendita immobiliare è importante sapere anche quali sono gli adempimenti che devono seguire la firma dell’atto e che cosa comportano. A partire dalla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, senza dimenticare l’importanza della trascrizione nei Registri immobiliari pubblici.

Quali sono gli adempimenti successivi alla compravendita immobiliare?

“Gli adempimenti successivi alla compravendita immobiliare sono fondamentalmente la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e la trascrizione presso le Conservatorie dei Registri immobiliari, più la voltura catastale. Questi sono i tre adempimenti fondamentali che seguono alla compravendita”.

Quando e come si perfezionano?

“Oggi, questi tre adempimenti avvengono contestualmente, perché tutto si perfeziona in modo telematico attraverso la compilazione del Modello Unico Informatico (MUI). Compilando tale modulo, l’atto viene registrato, volturato al catasto e trascritto presso la Conservatoria competente dei Registri immobiliari. Uno dei vantaggi di questa procedura, ormai in vigore da diversi anni, è che il cliente non deve più preoccuparsi di nulla. E’ il notaio, attraverso la presentazione del MUI, a comunicare l’avvenuta compravendita a tutti i soggetti in vario modo interessati.

Gli unici due soggetti non informati dal notaio sono l’amministratore di condominio e il commercialista, che devono essere avvisati dal cliente. All’amministratore di condominio può essere consegnato il certificato di rogito, che come consuetudine viene rilasciato dal notaio. Al commercialista può essere consegnata la copia cartacea dell’avvenuta registrazione, trascrizione e voltura, rilasciata sempre dai notai, in modo tale che nella predisposizione della denuncia dei redditi il commercialista stesso possa prendere atto che c’è un immobile nuovo o in più nel patrimonio del compratore”.

Come funziona la registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate e cosa comporta?

“La registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate serve per assolvere le imposte dovute. Si ricorda che, quando si compra da privati e si tratta di prima casa, l’imposta di registro è il 2% sul valore catastale, mentre per la trascrizione e la voltura le imposte ipotecaria e catastale sono fisse; per quanto riguarda la seconda casa, l’imposta di registro è il 9% complessivo, che comprende imposte ipotecarie e catastali.

Quando si compra da impresa, l’atto è soggetto a Iva, che viene pagata al venditore, il quale è soggetto passivo dell’imposta; in tal caso, si versa un 4% quando è prima casa, un 10% quando è seconda casa e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono tutte e tre fisse, cioè tre volte 200 euro”.

A cosa serve invece la voltura catastale?

“La voltura catastale ha una valenza esclusivamente fiscale. Ai fini della proprietà quello che fa fede è la Conservatoria dei Registri immobiliari, il Catasto serve a enucleare la possidenza fiscale di un immobile e, attraverso le rendite, conoscere la base imponibile per i pagamenti delle varie imposte che gravano sull’immobile. Sotto questo profilo, l’ufficio competente è il Catasto e non la Conservatoria”.

https://www.keyimmobiliare.com/blog-case-novita-immobiliare/

https://www.facebook.com/keyimmobiliare