A CHI SPETTA IMBIANCARE QUANDO SI LASCIA UNA CASA IN AFFITTO?
Quando si raggiunge il termine di un contratto di affitto, sorge sempre il dubbio circa la tinteggiatura delle pareti: chi dovrebbe occuparsene?
Capita spesso, infatti, che i muri dell’appartamento in affitto si sporchino o si rovinino con il tempo, ma a chi spetta imbiancare in questi casi? All’inquilino o all’affittuario?
Facciamo chiarezza e vediamo cosa dice la Corte di Cassazione in merito.
Tinteggiatura delle pareti: cosa deve sapere l’affittuario
La Corte di Cassazione si è pronunciata su chi debba imbiancare le pareti al termine di un contratto di affitto nel 2019, con la sentenza 29329/2019, chiarendo sin da subito che la tinteggiatura non spetta in nessun caso all’inquilino che sta lasciando la casa, e questo anche se il contratto dovesse contenere una clausola specifica.
Per la Cassazione, infatti, una clausola del genere attribuirebbe al proprietario dell’appartamento in affitto un vantaggio extra canone, dal momento che per legge tutte le spese di ordinaria manutenzione devono essere a suo carico.
In ogni caso, attualmente la giurisprudenza è più tollerante nei confronti di clausole extra di questo tipo, essendo stata abolita la legge sull’equo canone ormai nel 1998 e sancendo, dunque, alle parti la facoltà di concordare termini e condizioni in un contratto.
In definitiva, si può dire che di norma dovrebbe essere il locatore a occuparsi dell’imbiancatura delle pareti, ma il contratto può anche prevedere una situazione diversa, ad esempio che il costo del servizio sia a carico dell’affittuario.
Casa in affitto e danni alle pareti: a chi spetta imbiancare?
Se il contratto di affitto non prevede alcuna clausola circa la tinteggiatura delle pareti, è necessario valutare lo stato delle pareti, distinguendo tra un normale degrado dovuto al tempo, che esclude qualsiasi tipo di risarcimento da parte dell’inquilino, da quello che deriva da un uso negligente delle pareti e della casa in generale.
Dunque, le spese di manutenzione ordinaria sono totalmente a carico del proprietario dell’appartamento in affitto: stiamo parlando di casi in cui le pareti siano oggetto di danni legati a una normale usura, come l’imbrunimento dei muri a causa dei fumi del camino o dell’inquinamento esterno.
Stesso discorso per i fori alle pareti praticati dagli affittuari: secondo la Corte di Cassazione si tratta di un normale utilizzo dell’immobile, e quindi non è possibile chiedere un risarcimento all’inquilino.
Da considerarsi invece di manutenzione straordinaria tutti quei lavori per i danni relativi a infiltrazioni d’acqua e umidità, che risultano comunque a carico del proprietario dell’appartamento.
In definitiva, l’inquilino è obbligato a ritinteggiare le pareti esclusivamente nel caso in cui abbia arrecato dei danni alle stesse.
È responsabilità del proprietario dimostrarlo, servendosi di una documentazione fotografica che possa attestare le condizioni dell’immobile all’inizio del contratto di affitto.
Cauzione: può essere trattenuta per i danni alle pareti?
Il deposito cauzionale che viene versato dall’inquilino all’inizio del contratto di affitto può effettivamente essere trattenuto dal proprietario per compensare i danni arrecati all’appartamento e, in particolare, alle pareti, ma questo deve avvenire a patto che il locatore avvii una causa di risarcimento contro l’inquilino.
In questo modo, infatti, è il giudice a determinare l’importo necessario: se questa procedura non dovesse essere rispettata dal proprietario, egli è obbligato a restituire la cauzione all’inquilino.
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