Certificato di agibilità: a cosa serve e come ottenerlo

Il certificato di agibilità è un documento ufficiale che attesta che un immobile, sia residenziale che commerciale, è conforme a tutte le normative di sicurezza, igiene e salubrità, e che può essere utilizzato per lo scopo per cui è stato progettato. Oggi più propriamente si parla di Segnalazione certificata di agibilità (SCA) a partire dall’entrata in vigore del D.lgs 222/2016. Essa rappresenta una certificazione dell’idoneità dell’edificio ad ospitare persone, garantendo che siano stati rispettati i requisiti legali previsti dalla legislazione italiana in materia di edilizia, sicurezza, e urbanistica.
Cos’è il Certificato di Agibilità?
Il certificato di agibilità è un’autocertificazione inviata al Comune in cui si trova l’immobile, con la quale si attesta che l’edificio è idoneo ad essere abitato o utilizzato per specifiche finalità. In particolare, il documento attesta che sono rispettati i requisiti di sicurezza strutturale, impiantistica, sanitaria e igienico-ambientale.
La necessità di un certificato di agibilità deriva dalla legge italiana e in particolare dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), che stabilisce che un immobile è dichiarato agibile prima che è utilizzato. Senza questo certificato, l’edificio non può essere utilizzato per scopi abitativi, commerciali o industriali. La mancata acquisizione del certificato di agibilità comporta sanzioni amministrative.
A Cosa Serve il Certificato di Agibilità?
Il certificato di agibilità serve a garantire che un immobile rispetti le normative di sicurezza, salubrità e vivibilità previste dalle leggi italiane. In particolare, il certificato verifica che l’edificio sia conforme a specifici requisiti tecnici:
- Sicurezza strutturale: L’edificio deve essere solido e stabile, in grado di resistere a sollecitazioni strutturali come quelle derivanti da terremoti, venti forti o altre situazioni di emergenza.
- Sicurezza igienico-sanitaria: Dev’essere garantito che l’immobile sia adeguato a ospitare persone dal punto di vista igienico e sanitario, con impianti di riscaldamento, illuminazione e ventilazione conformi alle normative.
- Sicurezza antincendio: L’edificio deve disporre di adeguati impianti e sistemi di sicurezza contro il rischio di incendi, come uscite di sicurezza, estintori e sistemi di allarme.
- Normative urbanistiche: L’immobile deve essere in linea con le normative urbanistiche del Comune in cui è ubicato, per evitare la presenza di irregolarità urbanistiche che possano compromettere la vivibilità dell’edificio.
- Accessibilità e comfort: Dev’essere garantito che l’edificio rispetti le norme sull’accessibilità per persone con disabilità e che gli ambienti siano funzionali e comodi per gli occupanti.
Chi rilascia il certificato di agibilità
A fronte delle modifiche intervenute con il Dlgs 222/2016 l’agibilità non deve più essere rilasciata dal Comune ma è attestata con una segnalazione certificata alla quale provvede un tecnico abilitato e nominato ad hoc oppure il direttore dei lavori entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori. Essa deve essere presentata allo Sportello Unico per l’edilizia utilizzando la modulistica unificata regionale.
Per ottenere il certificato, l’immobile deve essere terminato o ristrutturato. Non è possibile richiedere il certificato di agibilità durante i lavori in corso. Inoltre, l’immobile deve essere conforme al progetto approvato dal Comune e agli standard di costruzione richiesti dalle normative.
Questo contenuto ha scopo informativo e non ha valore prescrittivo.