Bonus ristrutturazione 2021, come fare il bonifico per sostituzione infissi
Se stai pensando di sostituire gli infissi di casa sappi che puoi avere accesso alle detrazioni fiscali 2021 al 50%: si tratta infatti di un caso di manutenzione che rientra nel bonus ristrutturazione 2021. Occorre però sapere che, per poter accedere all’agevolazione, è cruciale fare correttamente il relativo bonifico in pagamento delle spese. Vediamo come.
Cos’è il bonus ristruttutrazioni 2021? Il bonus ristrutturazioni è una detrazione fiscale, prorogata al 31 dicembre 2021, che consente di detrarre il 50% delle spese fino a un massimo di 96 mila euro per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su condominio o singoli edifici.
La sostituzione degli infissi rientra in questa tipologia di interventi. Però occorre tenere presente che, per poter accedere alla detrazione, occorre che il bonifico in pagamento delle spese per cambiare gli infissi sia fatto nel rispetto dell’art. 16-bis del TUIR, che recita: “il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”.
Secondo la circolare n. 43/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate, modalità diverse da questa non permettono l’agevolazione, dal momento che non permettono a banche e Poste Italiane di applicare la ritenuta d’acconto dell’8% sul pagamento, disposta dall’ art. 22 del DL n. 98 del 2011, che recita: “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta dell’8 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta”.
Secondo la circolare dell’AdE, però, “tale preclusione alla fruizione del beneficio fiscale può ritenersi superata nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica”. A condizione, però, “che si ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria”.
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