BONUS PRIMA CASA: IL BENEFICIO DECADE SE IL COSTRUTTORE RITARDA LA CONSEGNA?
Il ritardo di consegna del costruttore non rientra nelle cause di forza maggiore e fa perdere le agevolazioni del bonus prima casa.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione a mezzo di sentenze.
Bonus prima casa e ritardo impresa
Tra i motivi per cui l’Agenzia delle Entrate può revocare le agevolazioni di acquisto prima casa c’è la stipula dell’atto di vendita dell’immobile oltre l’anno consentito e propedeutico al beneficio, dopo la vendita di un precedente immobile.
Lo conferma un caso preso in esame, in ultima battuta, anche dalla Corte di Cassazione.
La situazione quella di un acquirente che, in seguito al decadere del bonus prima casa, decide di fare ricorso e segnalare come causa del ritardo il mancato rispetto dei tempi di consegna dell’immobile da parte del costruttore, come da contratto preliminare.
In prima istanza, il giudice ha accolto l’obiezione dell’acquirente, ritenendo che l’inadempimento all’obbligo previsto dalla legge fosse dipeso da “causa di forza maggiore”; successivamente, però, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate alla Cassazione, quest’ultima ha ritenuto che il ritardo del costruttore non potesse costituire “ragione di forza maggiore”.
Cassazione: il ritardo dell’impresa non è motivo di forza maggiore
Perché il caso in esame non può rientrare nel sopravvenire di una causa di forza maggiore?
Condizione per usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto della prima casa è che l’acquirente trasferisca tempestivamente la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile.
Solo se tale trasferimento è reso impossibile da impedimenti non imputabili alla parte obbligata, inevitabili e imprevedibili, si può parlare di “forza maggiore”.
Nel caso di mancata consegna nei tempi, la Cassazione ha ritenuto che l’acquirente dovesse mettere in conto i rischi di inadempimenti del costruttore e che, quindi, il ritardo non possa essere considerato forza maggiore.