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BACHECA CONDOMINIALE: È VIETATO CITARE I CONDOMINI MOROSI? COSA DICE LA LEGGE

bacheca condominiale

Bacheca condominiale: è vietato esporre nella bacheca condominiale documentazione dalla quale possa emergere il nome di condomini morosi.

In caso si verifica un fatto simile, l’autore  è esposto al risarcimento danni per aver diffuso dati personali che possono venire a conoscenza di persone che transitano nelle parti comuni del condominio.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n.29323, pubblicata lo scorso ottobre, che ha deciso che chi subisce il danno può limitarsi a provare il fatto materiale e ad allegare altri elementi dai quali desumere il danno subito. 

Condòmino moroso e bacheca condominiale: cosa dice la legge?

L’amministratore di condominio aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei riguardi di un condomino in ritardo con i pagamenti.

Nel frattempo è stata convocata un’assemblea che ha all’ordine del giorno la richiesta di conciliazione rispetto alla posizione del condomino moroso.

L’amministratore ha appeso in bacheca l’avviso con il nome della persona interessata.

L’amministratore, aveva preparato un ulteriore documento informativo, aperto e leggibile che aveva fatto recapitare ai condomini per mezzo dell’addetto alle pulizie.

L’interessato aveva agito in giudizio per il risarcimento dei danni nei confronti del condominio e dell’amministratore richiamandosi al codice privacy. 

Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l’attore non avesse fornito la prova dei danni subiti e del nesso causale con il trattamento dei dati personali.

Ritenuto conforme  dato che le informazioni contenute nell’ordine del giorno sarebbero dovute servire a far conoscere ai condomini il motivo della convocazione dell’assemblea.

La Cassazione dà ragione al condomino

La Suprema Corte ha accolto, invece, le ragioni del condomino evidenziando in primo luogo come l’esposizione di dati personali in luoghi aperti al pubblico violi i principi legali di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza del trattamento (si veda Cass. civ., n. 18443/2013).

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