Ascensore esterno: le regole e i permessi per realizzarlo in un condominio
Il patrimonio immobiliare italiano, si sa, è parecchio vetusto. Non sono rari, quindi, i casi di palazzi senza ascensore. Ma quali sono le regole e i permessi da seguire per chi volesse realizzare un ascensore esterno privato all’interno di un condominio? Scopriamolo insieme.
Innanzitutto, va sottolineato che la realizzazione di un ascensore esterno in condominio si configura come innovazione “gravosa e voluttuaria”, in quanto può essere utilizzato separatamente da parte di alcuni condomini rispetto agli altri che rimangono di fatto esclusi dall’utilizzo.
È infatti necessario rispettare il vincolo di destinazione delle parti comuni dell’edificio, evitando che vengano rese inservibili all’uso o al godimento dei comproprietari, specialmente se la realizzazione dell’ascensore esterno comporti un ingombro per una parte rilevante del cortile comune.
Oltre a non compromettere la sicurezza dell’edificio, poi, la realizzazione di un ascensore esterno non deve inficiare in nessuna misura il diritto di luce e di veduta di ciascun condomino, a meno che non vi sia l’espresso consenso di tutti i condomini interessati dalle modifiche o venga previsto dal regolamento condominiale un tale intervento.
Tuttavia, per poter realizzare un ascensore esterno in un condominio è necessario ottenere il permesso dall’assemblea condominiale, la domanda dovrà ricevere il parere positivo della maggioranza qualificata con un numero di voti rappresentativo della metà più uno degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio.
In caso di maggioranza inferiore, quella cosiddetta semplice, in sede di seconda convocazione deve essere pari alla maggioranza degli intervenuti, rappresentativi di almeno un terzo del valore dell’edificio, quando è volta ad eliminare le barriere architettoniche di ostacolo ai disabili.
In quanto ai permessi necessari, una sentenza del Tar Lombardia ha affermato che per realizzare un ascensore esterno in un condominio non bisogna richiedere il permesso di costruire, ma è sufficiente la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività). Un orientamento condiviso dalla maggior parte della giurisprudenza amministrativa al riguardo.
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