ANTENNE, PARABOLE, IMPIANTI FOTOVOLTAICI: QUANDO E COME SI POSSONO INSTALLARE IN CONDOMINIO
Ogni condomino può procedere all’installazione di impianti non centralizzati per ricevere i segnali radio e tv e per l’accesso alla rete internet, preservando in ogni caso il decoro architettonico.
È consentita anche l’installazione sulle superfici comuni di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unita. L’assemblea interviene qualora si rendano necessarie modifiche alle parti comuni.
La norma a cui fare riferimento è principalmente l’art. 1122 bic del codice civile.
Tale norma contiene, appunto, le regole generali in materia d’impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Vediamo più nel dettaglio le misure che si applicano all’installazione di questi impianti.
Impianti non centralizzati per tv e radio
Il codice civile riconosce il diritto del singolo condomino di installare impianti autonomi per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo, fino al punto di diramazione per le singole utenze.
Normativa speciale e casi concreti
Il diritto di collocare antenne per la ricezione radiotelevisiva in condominio è espressamente riconosciuto anche dalla legge n. 554/1940 e dal Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003).
In particolare, l’art.209 del Codice dispone che i proprietari di immobili o porzioni di immobili non possono opporsi all’installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell’immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
Precisando altre sì che le antenne, i relativi sostegni, cavi e accessori non devono impedire il libero uso della proprietà, né arrecare danno alla proprietà medesima o a terzi.
Tali disposizioni trovano riscontro in diverse sentenze.
I giudici hanno più volte confermato la libertà di installazione di antenne o parabole sul terrazzo condominiale e la conseguente impossibilità di opporsi da parte dell’assemblea.
Unici limiti: che l’impianto non impedisca il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, e non arrechi danno alla proprietà medesima o altrui.
Limitazioni
Recependo in parte quanto affermato dai giudici, l’art.1122-bis del codice civile precisa che il condomino ha l’obbligo di arrecare il minor pregiudizio possibile alle parti comuni.
Preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, fatto salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.
Nel rispetto di tali limiti, il singolo condomino può procedere all’installazione dell’impianti individuali di ricezione senza chiedere alcuna autorizzazione all’assemblea.
Il ruolo dell’assemblea
L’autorizzazione dell’assemblea condominiale non è indispensabile. È richiesto soltanto quanto si rendano necessarie modifiche delle parti comuni. In tal caso, il condomino interessato ne dà comunicazione all’amministratore (che ne riferisce all’assemblea), indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi.
In questi casi, l’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e i 2/3 dei millesimi, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio.
Con la medesima maggioranza, l’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.
Impianti per la produzione di energie rinnovabili
È consentita poi l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato.
L’installazione degli impianti predetti è soggetta alle stesse limitazioni previste per gli impianti TV.
In tali casi, inoltre, l’assemblea deve provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto.
Per la progettazione e l’esecuzione degli impianti di ricezione e di produzione di energie rinnovabili, i condomini devono consentire il libero accesso alle unità immobiliari di loro proprietà. Non sono soggetti ad autorizzazioni gli impianti destinati alle singole unità abitative.
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