AGEVOLAZIONI PRIMA CASA: SONO VALIDE ANCHE PER IL LASTRICO SOLARE?
Agevolazioni prima casa: anche il lastrico solare può beneficiare delle . È destinata a far discutere la sentenza della Corte di Cassazione che si è posta in contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 566 del 26 agosto scorso.
Nodo cruciale della questione è la definizione di pertinenza, termine che, che secondo l’Agenzia, può essere usato solo facendo riferimento alla specifica classificazione catastale. Di diverso avviso è, però, la Cassazione, che ha mostrato di avere una visione più ampia.
Il caso del dibattito
Tutto parte da un contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e un contribuente che ha acquistato un’abitazione, un garage e il lastrico solare posto proprio al di sopra di quest’ultimo. L’imposta di registro versata per l’intera transazione è stata pari al 2%, dunque agevolata, dal momento che l’abitazione corrispondeva alla prima casa dell’acquirente. Gli altri due immobili venivano di conseguenza considerati pertinenze della casa.
L’Agenzia delle Entrate ha successivamente inviato un avviso, chiarendo che per il lastrico solare era necessaria l’imposta ordinaria. Della stessa idea anche la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale ha specificato che per pertinenze si possono intendere solo i box, i garage e tutti quegli immobili che rientrano nelle categorie catastali C2, C6 e C7, come, per esempio magazzini o tettoie sia chiuso sia aperti. Il lastrico solare appartiene invece alla categoria F5 e dunque non dovrebbe beneficiare delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione tuttavia si è espressa in modo completamente diverso, mettendo nero su bianco in una sentenza che anche immobili appartenenti a categorie catastali differenti possono essere considerati pertinenze. I giudici hanno motivato la loro decisione sostenendo che il concetto di pertinenza fosse già definito dalla norma civilistica, secondo la quale il termine si riferisce a tutti i beni destinati al servizio o all’ornamento di una casa principale. Una prospettiva che consente quindi di far rientrare anche il lastrico solare in questo gruppo.
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