Agevolazioni prima casa: si riparte dal 2021
Il decreto liquidità n. 23/2020 dispone all’art. 24 che: “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.”La norma, per evitare che i soggetti che stanno acquistando casa in questo periodo, a causa del Covid19, perdano le agevolazioni prima-casa prevede la sospensione dei termini previsti dalla normativa di riferimento dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, che pertanto torneranno a decorrere a partire dal 1° gennaio 2021.
Cosa succede per effetto della sospensione
Occorre chiarire prima di tutto che, se il periodo stava decorrendo e in seguito è intervenuta la sospensione, il periodo trascorso ricomincia a decorrere una volta che la pausa viene meno. Supponiamo che un termine aveva iniziato a decorrere dal primo di febbraio 2020. Per effetto della sospensione stabilita dall’art. 24 del decreto liquidità, i 23 giorni già decorsi andranno a sommarsi a quelli che inizieranno a decorrere dal primo gennaio 2021.
Fatta questa precisazione, che cosa succede ai termini analizzati, che si riferiscono alla disciplina delle agevolazioni prima casa?
- Il primo termine di 18 mesi, come anticipato, riguarda l’obbligo di trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato e destinato a prima casa. Termine che decorre dalla data del rogito e che se ha iniziato a decorrere dal 23 febbraio al 30 dicembre 2020, partirà dal 1° gennaio 2021.
- Sappiamo che chi vende la prima casa entro 5 anni dall’acquisto perde le relative agevolazioni, a meno che, entro un anno dalla cessione, non ne acquista un’altra da destinare ad abitazione principale. Anche questo termine è stato sospeso. Per cui se al 23 febbraio 2020 il termine annuale era in corso, riprenderà a decorrere dal primo gennaio 2021.
- Il termine annuale previsto per acquistare una nuova casa, dopo la vendita della precedente, incide sul beneficio del credito d’imposta per chi vende. Per cui se il termine annuale per il nuovo acquisto stava decorrendo al 23 febbraio 2020, il periodo anteriore a tale data andrà sommato a quello successivo al primo gennaio 2020. Qualora invece la stipula della compravendita sia avvenuta nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, il termine annuale per il nuovo acquisto inizierà a decorrere dal primo gennaio 2021.
- Un altro requisito per beneficiare dell’agevolazione prima casa è quello che prevede di non essere già proprietario di una casa acquistata con gli stessi benefici ovunque essa si trovi. In questo caso, chi vuole beneficiare per la nuova abitazione delle agevolazioni prima casa deve vendere quella che è già in suo possesso nel termine di un anno. Per cui, per chi acquista un nuovo immobile da destinare a prima casa tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020, il termine annuale per vendere la casa in suo possesso, inizierà a decorrere dal primo gennaio 2021 per terminare il 31 dicembre 2021.
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