AFFITTO, RECESSO ANTICIPATO DEL CONDUTTORE: COSA DICONO LE SENTENZE
Affitto e recesso anticipato: secondo la legge si può recedere dal contratto d’affitto dando un preavviso di 6 mesi durante i quali devono essere pagati i relativi canoni.
La legge dice anche che il contratto si può disdire prima, ma in presenza di una giusta causa, ovvero di un evento grave e indipendente dalla volontà dell’affittuario.
Più precisamente, i gravi motivi che legittimano il recesso anticipato dal contratto di locazione sono previsti dall’art. 27, l. n. 392 del 1978 “debbono essere determinati da fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendergli oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto”.
Locazione commerciale, il caso del recesso anticipato
L’affittuario può recedere dal contratto solo per gravi motivi che deve comunicare per iscritto al locatore con lettera raccomandata o con Pec e con un preavviso di almeno sei mesi.
I motivi gravi devono essere imprevedibili, estranei alla volontà dell’affittuario e intervenuti successivamente al contratto d’affitto e tali da rendere realmente impossibile la prosecuzione del rapporto.
Non rientrano nei gravi motivi la necessità di maggior spazio a causa della crescita dell’attività perché questo è un fatto prevedibile e auspicabile.
Cosa succede se l’affitto è concluso anticipatamente dalla pubblica amministrazione?
Il contratto di affitto di un immobile adibito ad uso non abitativo concluso dalla pubblica amministrazione in qualità di conduttore non si sottrae alla disciplina del recesso anticipato dell’articolo 27 secondo cui le ragioni che consentono all’affittuario di liberarsi in anticipo del vincolo contrattuale devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da rendere oltremodo gravosa la prosecuzione.
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