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Affitto di una casa in comodato d’uso gratuito, chi riceve il canone e chi lo dichiara al Fisco

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La Cassazione è intervenuta in tema di affitto di una casa in comodato d’uso gratuito, spiegando chi è che riceve il canone e chi deve dichiararlo al Fisco. Ecco quanto chiarito. 

Con la sentenza 5588 del 2 marzo 2021, la Cassazione ha spiegato che, nel caso di un immobile concesso in locazione da parte del comodatario, il reddito deve essere imputato al proprietario dell’immobile, ossia al comodante, anche se da lui non è materialmente percepito. In base a quanto sottolineato, infatti, il contratto produce solo effetti obbligatori, mentre rimane obbligato il titolare di un diritto reale sull’immobile.

Nello specifico, la Cassazione ha sottolineato che l’affitto di una casa in comodato d’uso gratuito produce effetti obbligatori, non reali, “e il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale (proprietà o altro)”. E’ quindi il proprietario dell’immobile, in qualità di possessore, a dover pagare l’imposta e non il comodatario, che è solo detentore della cosa comodata. 

Il comodatario è titolare solo di un diritto personale di godimento e non di un diritto reale. Ne consegue che, come spiegato dalla Cassazione, a dover dichiarare fiscalmente il reddito fondiario è solo il titolare del diritto reale.

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