ACQUISTO DI IMMOBILI CON PROVENIENZA DONATIVA
Acquisto degli immobili con provenienza donativa è possibile ma presenta delle problematiche legate alla tutela dei legittimari (coniuge, figli e, in mancanza di questi ultimi, genitori) del donante.
Se, successivamente alla morte del donante, la donazione viene riconosciuta lesiva dei diritti di un legittimario, quest’ultimo, se non riesce a soddisfarsi sugli altri beni presenti nell’asse ereditario o sui beni del donatario, può agire nei confronti dei successivi acquirenti degli immobili donati. In tal caso il terzo acquirente, qualora non preferisca pagare l’equivalente in denaro, è tenuto a restituire il bene acquistato, libero da ogni peso o ipoteca.
Con la riforma del 2005, nell’intento di favorire l’acquisto e la circolazione degli immobili con provenienza donativa, è stato previsto un termine ventennale, decorrente dalla trascrizione della donazione, trascorso il quale restano efficaci i pesi e le ipoteche costituite sugli immobili, ed è preclusa al legittimario l’azione per ottenere la restituzione del bene contro i terzi acquirenti.
Il coniuge e i parenti in linea retta del donante possono però sospendere il suddetto termine ventennale notificando un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Per l’acquisto di un immobile con provenienza donativa, se si è già aperta la successione del donante, è necessario che i legittimari rinuncino all’azione di riduzione con atto notarile. Se, invece, il donante è ancora in vita si può solo rinunciare all’opposizione per far decorrere, dalla trascrizione della donazione, il termine ventennale, o meglio vedere se nel caso pratico esiste davvero un rischio di lesione per i legittimari.
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