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Acquisto di una casa popolare, quando non spettano le agevolazioni

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Per l’acquisto di una casa popolare spettano le agevolazioni o si deve applicare la tassazione ordinaria? Vediamo quanto chiarito a tal proposito dalla Cassazione.

Con l’ordinanza n. 1899, la Cassazione ha sottolineato che non si applica il regime di favore previsto dall’articolo 32 del Dpr n. 601/1973 a quegli atti e a quei contratti che, seppure inerenti al settore dell’edilizia economica e popolare, non riguardano “in via diretta e immediata l’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale”.

Si ricorda che, secondo quanto specificato dall’articolo 32 del Dpr n. 601/1973, gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865/1971 “e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all’attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della legge indicata nel primo comma”.

Ma attezione. Il regime di favore non si applica se la cessione degli immobili realizzata dall’ente locale avviene nell’ambito di un più generale programma di dismissioni pubbliche per esigenze di bilancio. In questo caso si applica la tassazione ordinaria. Per poter beneficiare del regime di favore la cessione deve avvenire al fine di attuare un programma pubblico di edilizia residenziale.

Con la sua ordinanza, la Cassazione ha confermato quanto stabilito in precedenza dalla Ctr, che a sua volta aveva confermato in appello l’esito del giudizio di primo grado, negando le agevolazioni, dal momento che “l’atto di compravendita non risultava posto in essere per l’attuazione di programmi pubblici di edilizia residenziale, di cui all’articolo 32, avendo il Comune ceduto l’immobile per esigenze finanziarie”.

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